Art. 51
Prescrizioni
relative al territorio rurale
1.
Relativamente  al territorio rurale della
Toscana dell’Arno il
Piano di  indirizzo 
territoriale  assume  nel 
loro  insieme  le
prescrizioni
generali  contenute nella  sezione II del capo I, in
quanto  nel  
sistema  territoriale   si 
riconoscono   tutte  le
situazioni
presenti  nel territorio  della regione in particolare
gli  strumenti 
per  il  governo 
del  territorio  definiscono 
e
specificano,
nell’ambito  di applicazione  della L.R. 
64/1995,  le
azioni
previste  per la  tipologia relativa alle "Aree di frangia
ad economia  agricola debole" e alle "Aree di
influenza urbana ad
economia
agricola  debole, compresa  l’individuazione  di 
ambiti
territoriali
adeguati  per la costituzione di aree boscate
e reti
ecologiche
previste dal Piano di Sviluppo Rurale regionale.
2. In  particolare si prescrive di salvaguardare gli
spazi liberi
tra  gli  
insediamenti  ed  i 
principali  corsi  d’acqua 
fermo
restando,
gli  obblighi previsti  per 
gli  altri  corsi 
d’acqua
all’art. 65 ed
agli artt. 74, 75, 76, 77, 78 e 79.
3. Si prescrive
la predisposizione di specifiche discipline delle
aree di  degrado sulle 
quali intervenire  mediante
previsioni di
riqualificazione
ambientale  e di  ripristino 
dei  paesaggi  del
territorio  rurale  
in  generale  e  di  paesaggi 
fluviali,  in
particolare
individuando aree protette di cui alla l. n. 394/1991
e L.R.  49/1995, favorendo  anche il 
mantenimento delle  attività
agricole.
4. Si  prescrive la 
definizione di  specifiche
discipline per la
riqualificazione  del  
rapporto  tra   il 
sistema  naturale  ed
artificiale
delle acque ed il territorio in relazione alle scelte
di  assetto  
delle  aree  interessate, 
idonee  a  garantire 
la
continuità
degli  ecosistemi, l’accessibilità  e la fruibilità
collettiva degli
ambiti fluviali.
5.
L’individuazione  di
"modelli"  insediativi e di
struttura del
paesaggio
rurale  da preservare  secondo gli 
specifici obiettivi
definiti
all’art. 47 comma 1 lettera l).
6. Gli  strumenti di governo del territorio
individuano la rete e
le  opere  
di  bonifica   idraulica 
oggetto   di  progetti  
di
riqualificazione
e  sistemazione idraulica,  approvati 
assumendo
nel proprio
quadro conoscitivo il complesso delle opere previste,
le portate  di progetto, i coefficienti idraulici
attribuiti alle
diverse parti
del bacino tributario, e prevedono normative idonee
a
garantire,  con i  criteri di 
cui  all’art.33,  la 
permanente
efficienza della
rete e delle opere idrauliche.