Art. 80
Classi di
pericolosità
1.  Per 
l’intero  territorio  regionale 
l’individuazione  delle
classi di
pericolosità di cui alla DCR n. 94 del 1985
deve  tenere 
presente  le  definizioni 
dei  commi  seguenti 
in
funzione del
rischio idraulico.
2 Pericolosità  irrilevante (classe 1). Aree collinari o
montane
prossime ai  corsi d’acqua 
per le  quali ricorrono  le 
seguenti
condizioni:
a) non vi sono
notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono  in situazione favorevole di alto morfologico,
di norma a
   quote altimetriche  superiori 
di  ml.  2 
rispetto  al  piede
   esterno dell’argine o, in mancanza, al
ciglio di sponda.
In tali  aree non 
sono necessarie considerazioni sulla riduzione
del rischio
idraulico.
3.
pericolosità  bassa (classe  2). Aree 
di fondovalle  per  le
quali ricorrono
seguenti condizioni:
a) non vi sono
notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono  in situazione 
di alto  morfologico rispetto  alla piana
   alluvionale adiacente, di norma a quote
altimetriche superiori
   a ml. 
2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza,
   al ciglio di sponda.
4.
pericolosità  media (classe  3). Aree 
per le  quali  ricorre
almeno una delle
seguenti condizioni:
a) vi sono
notizie storiche di inondazioni;
b) sono  morfologicamente in  situazione sfavorevole,  di norma a
   quote altimetriche inferiori rispetto alla
quota posta a ml. 2
   sopra il 
piede esterno  dell’argine o,  in mancanza, sopra il
   ciglio di sponda.
Rientrano
in  questa classe le aree di fondovalle
non protette da
opere
idrauliche  per le  quali ricorre una sola delle condizioni
di cui  sopra; 
relativamente  alle  aree 
di  questa  classe 
di
pericolosità
deve essere allegato allo strumento urbanistico uno
studio
anche  a livello  qualitativo che  illustri 
lo  stato  di
efficienza
e  lo schema  di funzionamento  delle opere idrauliche
ove
presenti  o che  comunque definisca  il grado 
di rischio.  I
risultati
dello  studio dovranno  costituire elemento di base per
la  classificazione   di  fattibilità  degli 
interventi  e  ove
necessario
indicare  soluzioni  progettuali 
tese  a  ridurre 
al
minimo possibile
il livello di rischio ed i danni agli interventi
per episodi di
sormonto o di esondazione.
5.
Pericolosità  elevata (classe  4). 
Aree  di  fondovalle 
non
protette da  opere idrauliche  per le quali ricorrono entrambe le
condizioni di
cui al precedente punto 3
Relativamente
a  queste aree  deve essere allegato allo strumento
urbanistico  uno  
studio  idrologico-idraulico   che   definisca
attraverso
i  normali metodi  dell’idrologia  con 
precisione  il
livello  di 
rischio  relativo  all’area 
nel  suo  complesso, 
i
risultati
dello  studio dovranno  costituire elemento di base per
la
classificazione  di fattibilità degli
interventi. Nel caso in
cui dallo  studio risulti  che l’area 
interessata è  soggetta a
fenomeni di  inondazione con tempi di ritorno compresi tra
0 e 20
anni i  nuovi strumenti  urbanistici generali o loro varianti non
dovranno  consentire  
previsioni  edificatorie   salvo 
che  per
infrastrutture a
rete non diversamente localizzabili a condizione
che per  queste ultime si attuino tutte le precauzioni
necessarie
per la  riduzione del rischio idraulico a livelli
compatibili con
le
caratteristiche dell’infrastruttura.
Nel  caso  
in  cui   dallo 
studio  risulti  invece 
che  l’area
interessata
è  soggetta a  fenomeni di 
inondazione con tempi di
ritorno
superiori  a 20  anni dovranno essere previsti interventi
di messa  in sicurezza 
atti alla  riduzione del  rischio ma 
non
alteranti il
livello dello stesso nelle aree adiacenti.
Tali
interventi  dovranno  dimostrare 
il  raggiungimento  di  un
livello di  rischio di inondazione per piene con tempo di
ritorno
superiore a  cento anni 
e dovranno  essere coordinati  con altri
eventuali piani
idraulici esistenti.